Art. 14.
                       Funzioni della regione
    1.  La  Regione  svolge esclusivamente le funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
    2.  Svolge  altresi'  le  funzioni  di  coordinamento finalizzate
all'unitario  sviluppo  del  sistema  delle  autonomie, attraverso le
procedure di concertazione previste dalla presente legge.
    3.  Svolge  inoltre,  in  coerenza con tale ruolo, le funzioni di
programmazione   e   pianificazione   regionale,   di   indirizzo   e
coordinamento  delle  funzioni  conferite o delegate al sistema delle
autonomie locali, nonche' le funzioni di alta amministrazione.
    4.  La  regione,  al  fine  di garantire l'efficace coordinamento
delle  informazioni  e  la comunicazione istituzionale con il sistema
locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico
ed  informativo  regionale che assicuri la connessione telematica fra
la Regione e gli enti locali stessi.
    5.  Compete  alla  Regione  l'adozione  delle  misure sostitutive
connesse  alla  verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con
le  modalita'  definite  dall'art. 15,  nonche'  l'adozione,  in  via
sostitutiva,  degli  atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite
nei casi previsti dall'art. 16.