Art. 14. Funzioni della regione 1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 2. Svolge altresi' le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge. 3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonche' le funzioni di alta amministrazione. 4. La regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli enti locali stessi. 5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalita' definite dall'art. 15, nonche' l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.