Art. 140.
               Principi per l'esercizio delle funzioni
    1.  La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo
i  principi  di  cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in
materia   di   difesa  del  suolo  nonche'  la  riorganizzazione  dei
competenti servizi.
    2.  La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e
gestionali  in  materia  di  difesa  del suolo e risorse idriche, ivi
comprese  quelle  conferite  dagli  articoli  86  e  89  del  decreto
legislativo  n.  112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico,
mediante  servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali
difesa  del  suolo  e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi
degli  articoli  92 e 96 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono
riorganizzati in servizi tecnici di bacino.
    3.  La  normativa  di riforma in materia di bonifica e di enti di
bonifica dovra' essere coerente con quella dettata ai sensi del primo
comma.
    4.  Agli  enti  locali  sono  conferite le funzioni in materia di
difesa  del  suolo  e  risorse  idriche  aventi  carattere puntuale e
rilevanza locale.
    5.  Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del decreto
legislativo  n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria
ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune
intese  con  le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei
strumenti  tecnici  interregionali  comuni  anche  con riferimento al
riordino  del  Magistrato  del  Po, ai sensi dell'art. 92 del decreto
legislativo   n.  112  del  1998,  e  perseguendo  l'obiettivo  della
integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.