Art. 140. Principi per l'esercizio delle funzioni 1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonche' la riorganizzazione dei competenti servizi. 2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino. 3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovra' essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma. 4. Agli enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale. 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del Magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.