Art. 141. Gestione dei beni del demanio idrico 1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni. 2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale. 3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico a enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione puo' inoltre concederle a privati 4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali obblighi specifici del concessionario.