Art. 141.
                Gestione dei beni del demanio idrico
    1.  La  Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei
beni  del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare
i canoni inerenti alle relative concessioni.
    2.  Le  aree  del  demanio  idrico ricomprese nelle aree naturali
protette,  istituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n.
11,  sono  concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di
salvaguardia e ripristino ambientale.
    3.  La  Regione  puo'  altresi' concedere in uso aree del demanio
idrico  a  enti  locali,  singoli  o  associati,  per  promuoverne la
fruizione  pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la
Regione puo' inoltre concederle a privati
    4.  I  disciplinari  delle  concessioni  di  cui  ai  commi 2 e 3
prevedono  gli  usi del bene compatibili con il buon regime idraulico
del  corso  d'acqua  e  con  la  salvaguardia  ambientale nonche' gli
eventuali obblighi specifici del concessionario.