Art. 142.
     Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche
    1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento
di  concessione  per  l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico  superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti  sulla  base  dei  criteri  e  principi  di  cui  al comma 5
dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997.
    2.  Le  licenze  di  attingimento  previste all'art. 56 del regio
decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775, accordate per l'anno 1998, ivi
comprese  quelle  gia'  accordate  per  cinque volte, sono prorogate,
qualora  permanga  la  necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica,
sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
e  comunque  non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.  A  tal  fine  gli  utenti  sono  tenuti a presentare apposita
istanza e a versare il canone per l'uso esercitato.
    3.  Il  procedimento  istruttorio delle domande di concessione di
derivazione  di  acqua  pubblica,  presentate  prima  dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora  richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze
alla  data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla  data  di  entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per  un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente  legge.  E'  facolta'  della  Regione,  tenuto  conto  della
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di
tutelare   la   risorsa   idrica,  rilasciare  per  la  durata  della
sospensione  e  senza  che cio' costituisca diritto al rilascio della
concessione,  un'autorizzazione  a  titolo  provvisorio  al  prelievo
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.
    4.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3 si applicano anche alle
richieste  di  riconoscimento  o  concessione  preferenziale  di  cui
all'art. 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.