Art. 142. Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche 1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997. 2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia' accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone per l'uso esercitato. 3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.