Art. 144. Difesa della costa 1. La Regione e gli enti locali esercitano, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto medesimo.