Art. 144.
                         Difesa della costa
    1.  La  Regione  e  gli  enti  locali  esercitano, ai sensi della
lettera h)  del  comma 1  dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112
del  1998,  le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una
specifica  disciplina  da  emanarsi  a  seguito  del  riordino  delle
strutture   statali  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  1
dell'art. 96   del   decreto  legislativo  n.  112  del  1998  e  del
trasferimento   dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e  organizzative  di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
medesimo.