Art. 145.
                 Individuazione delle zone sismiche
    1.   La   giunta  regionale,  sentiti  le  province  e  i  comuni
interessati,   provvede,  ai  sensi  della  lettera a)  del  comma  2
dell'art. 94   del   decreto   legislativo  n.  112  del  1998,  alla
individuazione   delle   zone  sismiche  nonche'  alla  formazione  e
all'aggiornamento   degli   elenchi  delle  medesime  zone  ai  sensi
dell'art. .  3  della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dallo Stato.