Art. 145. Individuazione delle zone sismiche 1. La giunta regionale, sentiti le province e i comuni interessati, provvede, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonche' alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. . 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.