Art. 146.
                            M i n i e r e
    1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni
delegate  alla  Regione  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 dell'art. 34 del
decreto  legislativo n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle province
ed ai comuni.
    2. Alle province compete:
      a) il rilascio dei permessi di ricerca;
      b) la  zonizzazione  delle  aree  suscettibili  di sfruttamento
minerario   attraverso   il   piano  infraregionale  delle  attivita'
estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla legge
6 ottobre 1982, n. 752;
      c) le  funzioni  di polizia mineraria relative alle miniere, di
cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    3.   Ai   comuni   compete   il  rilascio  della  concessione  di
coltivazione .
    4.  Alla  Regione  compete  la determinazione delle tariffe e dei
canoni  di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del decreto legislativo n.
112  del  1998,  nonche'  la  concessione e l'erogazione degli ausili
finanziari di cui al comma 3 della citata norma.
    5.  Le  tariffe  e  i  canoni di concessione di coltivazione sono
introitati  dal  comune  e  sono  devoluti nella misura del venti per
cento  alla  provincia territorialmente competente e nella misura del
cinque per cento alla Regione.
    6.  Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991,
n.  17,  recante  "Disciplina  delle attivita' estrattive", la parola
"quindici" e' sostituita con la parola "venti".
    7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di
permessi  e  di  concessioni sono assolti mediante comunicazione alla
provincia,  la  quale  provvede  a  trasmetterli alla Regione per gli
adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del decreto legislativo n.
112 del 1998.