Art. 146. M i n i e r e 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle province ed ai comuni. 2. Alle province compete: a) il rilascio dei permessi di ricerca; b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il piano infraregionale delle attivita' estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752; c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Ai comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione . 4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma. 5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. 6. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, recante "Disciplina delle attivita' estrattive", la parola "quindici" e' sostituita con la parola "venti". 7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 1998.