Art. 147. Deleghe di funzioni alle province 1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni, compiti ed attivita' amministrative: a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della giunta regionale per la loro determinazione; b) attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17; c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82, 1932/84, nonche' dell'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 2. Sono altresi' attribuite alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, gia' esercitati dal Genio civile o dal Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali: a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennita' di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590; d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635; e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635 del 1940; f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.