Art. 147.
                  Deleghe di funzioni alle province
    1.  Sono  delegate alle province le seguenti funzioni, compiti ed
attivita' amministrative:
      a) provvedimenti  ed adempimenti relativi alle acque minerali e
termali  di  cui  alla  legge  regionale  17 agosto  1988, n. 32, ivi
compreso  l'introito  dei  diritti  proporzionali  di cui all'art. 16
della  medesima  legge,  fermo  restando  la  competenza della giunta
regionale per la loro determinazione;
      b) attivita'  di  vigilanza  in materia di polizia mineraria di
cui  ai  commi  1, 2 e 3 dell'art. 21 della legge regionale 18 luglio
1991, n. 17;
      c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli
impianti  di  trattamento,  trasformazione  e  commercializzazione di
prodotti  agricoli,  ai  fini del relativo finanziamento comunitario,
statale  e  regionale  a  norma  dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82,
1932/84, nonche' dell'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
    2.  Sono  altresi'  attribuite  alle  province  le  funzioni ed i
compiti  amministrativi  concernenti  la partecipazione alle seguenti
commissioni,   gia'  esercitati  dal  Genio  civile  o  dal  Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:
      a) commissione  provinciale  per  la  determinazione dei valori
agricoli  medi,  delle  indennita'  di  esproprio  e del valore delle
costruzioni  abusive, di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
      b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di
cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
      c) commissione   provinciale   per   l'indicazione  dei  valori
fondiari medi, di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590;
      d) commissione  provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo,   a  norma  dell'art. 141  del  Regolamento  di  pubblica
sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
      e) commissione   provinciale   di   controllo   delle   materie
esplodenti a norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza
n. 635 del 1940;
      f) commissione  tecnica  permanente  per i gas tossici, a norma
dell'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.