Art. 148.
               Deleghe a province e comunita' Montane
    1.  Alle  comunita' Montane, alle unioni di comuni per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante
territorio,  sono  delegate,  a  completamento  delle  deleghe di cui
all'art. 16  della  legge  regionale  4 settembre  1981,  n.  30,  le
funzioni  amministrative  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
973  concernente  la  tutela  dei  castagneti  e  il  controllo delle
fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.
    2.  Alle  comunita' Montane, alle unioni di comuni per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante
territorio,   e'   altresi'  delegato  il  rilascio  del  parere  per
l'abbattimento delle alberature stradali.
    3.   Alle   comunita'  Montane  per  i  territori  di  rispettiva
competenza   sono   delegate   le   funzioni   relative   al  vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gia'
delegate   alle   province  a  norma  della  lettera e)  del  comma 2
dell'art. 41  della  legge  regionale  27 febbraio  1984, n. 6. Dette
funzioni  sono  esercitate  nel  rispetto  della  direttiva di cui al
comma 9 dell'art. 150.