Art. 148. Deleghe a province e comunita' Montane 1. Alle comunita' Montane, alle unioni di comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni amministrative di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 973 concernente la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno. 2. Alle comunita' Montane, alle unioni di comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante territorio, e' altresi' delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali. 3. Alle comunita' Montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gia' delegate alle province a norma della lettera e) del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.