Art. 149.
                          Deleghe ai comuni
    1. Sono delegati ai comuni:
      a) le  funzioni  previste  dall'art. 11 della legge 1o novembre
1965,  n.  1179,  in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini
del  rilascio  degli  attestati  riguardanti i requisiti soggettivi e
tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
      b) le  funzioni previste dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978,
n.  457,  ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia
residenziale   pubblica,   compreso   il   rilascio   degli  atti  di
certificazione   relativi   ai   requisiti  soggettivi  dei  soggetti
beneficiari;
      c) i   provvedimenti   relativi   alla  denuncia  di  opere  in
conglomerato   cementizio,   armato,  normale  o  precompresso  ed  a
struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
      d) l'autorizzazione   e   il  deposito  dei  progetti  per  gli
interventi  edilizi  in  zona  sismica,  secondo le vigenti normative
statali  e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o
a campione, i comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.
    2.  Fermo  restando  quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le
funzioni  relative  al  vincolo idrogeologico di cui al regio decreto
30 dicembre  1923, n. 3267, gia' delegate alle province a norma della
lettera e) del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 27 febbraio
1984,  n.  6,  sono delegate ai comuni che le esercitano nel rispetto
della  direttiva  di  cui  al  comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di
minore   dimensione   demografica,   le   attivita'   preparatorie  e
istruttorie  sono  svolte,  per gli ambiti territoriali di rispettiva
competenza,  dalle  forme  associative  di cui all'art. 23. Sino alla
costituzione  delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni
di  cui  al  presente  comma  continuano  ad  essere esercitate dalle
province.