Art. 149. Deleghe ai comuni 1. Sono delegati ai comuni: a) le funzioni previste dall'art. 11 della legge 1o novembre 1965, n. 1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici; b) le funzioni previste dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari; c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gia' delegate alle province a norma della lettera e) del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di minore dimensione demografica, le attivita' preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle province.