Art. 15. Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite 1. La regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali. 2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella conferenza regione-autonomie locali. 3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.