Art. 15.
  Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite
    1.  La  regione,  al  fine  di  realizzare  il  massimo  grado di
efficacia   dell'azione   complessiva   del   sistema  amministrativo
regionale  e  locale, dispone gli interventi necessari a garantire il
coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
    2.  A  tale  fine  la  Regione  adotta  misure  per  la  verifica
dell'efficace  esercizio  delle  funzioni conferite agli enti locali,
sulla   base   di   indicatori  definiti  d'intesa  nella  conferenza
regione-autonomie locali.
    3.  Qualora,  sulla  base  degli indicatori di cui al comma 2, si
rilevino   significativi   elementi   di   inefficace   esercizio  di
determinate  funzioni  conferite,  la  Regione e gli enti interessati
concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono
essere attuati.