Art. 150. Vincolo idrogeologico 1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilita' o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa. 2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonche' gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque. 3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione dell'intervento. 4. L'ente delegato puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti. 5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni il cui piano regolatore generale (PRG) e' approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalita' di intervento, nonche' le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilita', che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti. 6. Il comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata: a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del piano territoriale paesistico regionale; b) ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data antecedente. 7 Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entita', che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di inizio di attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresi' nell'ambito delle opere di modesta entita' quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione al comune . 8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, puo' prescrivere particolari modalita' di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro iniziati. 9. La giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.