Art. 150.
                        Vincolo idrogeologico
    1.   Il   piano  di  bacino  provvede  al  riordino  del  vincolo
idrogeologico,  in  relazione  alla  natura  fisica e morfologica dei
terreni   sia   individuando   le   zone   da  sottoporre  a  vincolo
idrogeologico,  ai  sensi  dell'art. 1  del regio decreto 30 dicembre
1923,  n.  3267,  ovvero  le  aree  in  cui i terreni, per effetto di
utilizzazioni  non  idonee,  possono,  con  danno  pubblico,  perdere
stabilita'  o  turbare  il  regime  delle  acque,  sia verificando la
sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale
vincolo in base alla previgente normativa.
    2.  Nelle  zone  sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette
all'autorizzazione  prevista  dagli  articoli  7 e seguenti del regio
decreto n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica
ed  edilizia del territorio, nonche' gli interventi di trasformazione
degli  ecosistemi  vegetali,  che  comportino  movimenti di terreno o
modifichino il regime delle acque.
    3.  La  domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici
sono  presentati  all'ente  delegato  che  si  esprime entro sessanta
giorni  dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari
prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.
    4. L'ente delegato puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti
od  elementi  integrativi.  In  tal caso il termine di cui al comma 3
rimane  sospeso  e  riprende  a  decorrere, per il tempo residuo, dal
momento della ricezione degli atti richiesti.
    5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta nelle zone
soggette   a   vincolo   idrogeologico   ricomprese   nei   perimetri
urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della legge
regionale  7 dicembre  1978,  n.  47,  per  i  comuni  il  cui  piano
regolatore generale (PRG) e' approvato dopo l'entrata in vigore della
presente  legge.  A tal fine il PRG deve individuare, previa apposita
verifica  geologica,  per  queste  aree, le tipologie di edificazione
consentita,  le  modalita' di intervento, nonche' le opere necessarie
per  impedire  che  i  terreni  interessati  possano  perdere la loro
stabilita',  che  venga  turbato  il  regime  delle acque e che siano
causati danni ai terreni circostanti.
    6.  Il comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui
al comma 5 attraverso apposita variante, adottata:
      a) ai  sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale
n. 47 del 1978, qualora il PRG sia stato approvato in data successiva
a quella di adozione del piano territoriale paesistico regionale;
      b) ai  sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 47 del 1978,
qualora il PRG sia stato approvato in data antecedente.
    7  Nelle  aree  sottoposte  a  vincolo idrogeologico, le opere di
modesta  entita',  che  comportano  limitati  movimenti  di  terreno,
individuati  dalla  direttiva  di  cui al comma 9, sono soggette alla
presentazione  all'ente  delegato  competente  per  territorio di una
comunicazione   di   inizio  di  attivita',  corredata  di  relazione
tecnico-illustrativa.  La  direttiva  di  cui  al  comma 9  individua
altresi'  nell'ambito  delle  opere  di  modesta  entita'  quelle che
possono essere iniziate senza previa comunicazione al comune .
    8.   L'ente   delegato   competente,   entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, puo' prescrivere
particolari  modalita'  di  esecuzione  dei lavori ovvero vietarne la
realizzazione  al  fine  di  evitare i danni previsti dall'art. 1 del
regio  decreto  n.  3267  del  1923.  Qualora  l'ente delegato non si
esprima  nei  predetti  termini,  i lavori potranno essere senz'altro
iniziati.
    9. La giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro
sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge, specifica le
norme   tecniche  ed  i  procedimenti  amministrativi  relativi  alla
gestione  del  vincolo  idrogeologico,  con particolare riguardo alla
individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.