Art. 151. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni 1. Gli enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.