Art. 151.
              Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
    1.  Gli  enti  locali  esercitano  le  funzioni  conferite  dagli
articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  ad  eccezione  delle  funzioni  di  cui  al comma 3
dell'art. 148  e  al  comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre
dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.