Art. 152. Canoni per le utenze di acqua pubblica 1. In attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi stabiliti: a) per uso irrigazione agricola: 1) L. 75.000 per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata; 2) L. 680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata; b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, L. 3.180.000; c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, L. 23.300.000, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, L. 530.000; e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, L. 21.680; f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, L. 1.590.000. 2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi: a) L. 12.000 per uso irrigazione agricola; b) L. 530.000 per uso consumo umano; c) L. 3.180.000 per uso industriale; d) L. 247.000 per pescicoltura ed altri usi indicati alla lettera d) del comma 1; e) L. 247.000 per uso idroelettrico; f) L. 247.000 per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lettera f) del comma 1. 3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante apposita delibera della giunta regionale che, a tal fine, terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo aggiornamento avra' decorrenza dal 1o gennaio dell'anno 2000. 4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle annualita' successive alla prima andra' effettuato entro il 1o marzo di ogni anno. 5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione poliennale dovra' effettuare il pagamento del canone relativo all'anno 1999 alla scadenza dell'annualita' e in misura corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999. 6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione e' tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7 del testo unico n. 1775 del 1933 (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non puo' essere, comunque, di misura inferiore a L. 85.000. Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarita'.