Art. 152.
               Canoni per le utenze di acqua pubblica
    1.  In attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del
1998,  i  canoni  annui  relativi  alle concessioni di derivazione di
acqua  pubblica  e alle licenze annuali di attingimento costituiscono
il  corrispettivo  per  gli  usi  delle  acque  prelevate e sono cosi
stabiliti:
      a) per uso irrigazione agricola:
        1) L. 75.000 per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia
effettuato a bocca tassata;
        2)  L. 680 per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione
non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;
      b) per  ogni  modulo  di acqua assentito per uso consumo umano,
L. 3.180.000;
      c) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per uso industriale,
L. 23.300.000,  assumendosi  ogni  modulo pari a tre milioni di metri
cubi  annui.  Il canone e' ridotto del 50% se il concessionario attua
un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti
a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
      d) per   ogni   modulo  di  acqua  per  uso  pescicoltura,  per
l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verde
pubblico, L. 530.000;
      e) per  ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per
le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, L. 21.680;
      f) per  ogni  modulo  di  acqua  ad uso igienico ed assimilati,
concernente   l'uso   dell'acqua   per  servizi  igienici  e  servizi
antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti sportivi,
industrie  e  strutture  varie,  qualora  la richiesta di concessione
riguardi  solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio
strade  e,  comunque,  per tutti gli usi non previsti alle precedenti
lettere, L. 1.590.000.
    2.  I  canoni  di  cui al comma 1 non possono essere inferiori ai
seguenti importi minimi:
      a) L. 12.000 per uso irrigazione agricola;
      b) L. 530.000 per uso consumo umano;
      c) L. 3.180.000 per uso industriale;
      d) L. 247.000  per  pescicoltura  ed  altri  usi  indicati alla
lettera d) del comma 1;
      e) L. 247.000 per uso idroelettrico;
      f) L. 247.000  per  uso  igienico  e per gli altri usi indicati
alla lettera f) del comma 1.
    3.  Gli  importi  dei  canoni  verranno  aggiornati  con  cadenza
triennale  mediante  apposita  delibera della giunta regionale che, a
tal  fine,  terra'  conto  del tasso d'inflazione programmato e delle
finalita' di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.
Il  primo  aggiornamento  avra'  decorrenza  dal 1o gennaio dell'anno
2000.
    4.  Il  titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento
del  canone  all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In
caso di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle
annualita'  successive alla prima andra' effettuato entro il 1o marzo
di ogni anno.
    5.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 4,  il titolare di
concessione  poliennale  dovra'  effettuare  il  pagamento del canone
relativo  all'anno  1999  alla  scadenza  dell'annualita' e in misura
corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.
    6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione
e'  tenuto  ad  effettuare  il  pagamento del contributo previsto dal
secondo  comma dell'art. 7  del  testo  unico n. 1775 del 1933 (regio
decreto  11 dicembre  1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del
canone  annuo,  non  puo'  essere,  comunque,  di  misura inferiore a
L. 85.000.  Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi
di  rinnovo  o  variante  della  concessione, con esclusione del solo
cambio di titolarita'.