Art. 154.
                         Depositi cauzionali
    1.   Prima  della  firma  del  disciplinare,  il  richiedente  la
concessione  dovra'  effettuare,  a favore della Regione, il deposito
cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del testo unico n. 1775 del
1933  (regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una
annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a
L. 100.000.
    2.  Il  deposito  puo' essere costituito in uno dei modi previsti
dalla  legge  10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza
della concessione.
    3.   La  Regione,  oltre  che  per  accertata  morosita',  potra'
incamerare   il   deposito   nei   casi  previsti  dall'ultimo  comma
dell'art. 11 del testo unico n. 1775 del 1933.
    4.  Il  richiedente  l'autorizzazione  provvisoria all'inizio dei
lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi
degli  articoli  13  e  50  del  testo unico n. 1775 del 1933, dovra'
costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme
indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da
eseguire. Tale deposito verra' restituito successivamente al rilascio
della  concessione,  dopo  che  gli uffici tecnici competenti avranno
accertato  che  le  opere  sono  state  eseguite  nel  rispetto delle
condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.