Art. 154. Depositi cauzionali 1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovra' effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del testo unico n. 1775 del 1933 (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a L. 100.000. 2. Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione. 3. La Regione, oltre che per accertata morosita', potra' incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del testo unico n. 1775 del 1933. 4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e 50 del testo unico n. 1775 del 1933, dovra' costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verra' restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.