Art. 155. Vigilanza e sanzioni amministrative 1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21. 2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del testo unico n. 1775 del 1933 (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Rimane ferma la facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del testo unico n. 1775 del 1933. 3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita' e per gli effetti stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.