Art. 155.
                 Vigilanza e sanzioni amministrative
    1.  Le  attivita'  connesse con l'accertamento e la contestazione
delle  violazioni  in  materia  di  polizia  delle  acque  nonche' la
determinazione    e    l'applicazione    delle    relative   sanzioni
amministrative  pecuniarie  sono  disciplinate  dalla legge regionale
28 aprile 1984, n. 21.
    2.  Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche
di  cui  all'art. 219 del testo unico n. 1775 del 1933 (regio decreto
11 dicembre  1933,  n.  1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed
alle  prescrizioni  stabilite  dal disciplinare di concessione, dalla
licenza  di  attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee  sono  punite  con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Rimane ferma
la  facolta'  della  Regione di revocare e di dichiarare la decadenza
dal  diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di
cui all'art. 55 del testo unico n. 1775 del 1933.
    3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che
pregiudichi  il  regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i
modi  ed  i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza
del  soggetto  obbligato,  si  provvede all'esecuzione d'ufficio, con
recupero  delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'
e  per gli effetti stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.