Art. 156.
              Decorrenza dell'esercizio delle funzioni
    1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per
le  concessioni  di  piccola  derivazione  di  acqua  pubblica,  come
individuate  dall'art. 6  del  testo  unico  n.  1775 del 1933 (regio
decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775),  a  decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge.
    2.  Per  le  concessioni  relative  alle  grandi  derivazioni  le
disposizioni  di  cui  alla presente sezione si applicano a decorrere
dalla  data  indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della legge n.
59 del 1997 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    3.  La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le
modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla
presente sezione.