Art. 156. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del testo unico n. 1775 del 1933 (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.