Art. 157.
                       Funzioni amministrative
    1.  La  Regione esercita le funzioni di programmazione in materia
di  opere  e  lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite
agli  enti  locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti
disposizioni statali.
    2.  L'esercizio  delle  funzioni  previste  dalla  presente legge
ricomprende,   ove   non   sia   diversamente   disposto,   anche  la
realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
    3.  Fatte  salve,  in  particolare,  le  allocazioni  di funzioni
disciplinate  ai  Capi  IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre
funzioni  di  cui  al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n.
112 del 1998 sono delegate:
      a) ai  comuni  capoluogo  di  provincia,  nonche' ai comuni con
popolazione   pari   o   superiore   a  50.000  abitanti,  nella  cui
circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;
      b) alle  province,  per  i lavori da realizzarsi nel territorio
dei restanti comuni.
    4.   Le   funzioni  relative  alla  progettazione,  esecuzione  e
manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94
del  decreto legislativo n. 112 del 1998 sono subdelegate ai comuni e
alle  province  secondo  il  criterio  di cui al comma 3, qualora non
siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.
    5.  Gli  enti  locali  provvedono all'esercizio delle funzioni di
loro  spettanza  ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di
raccordo  e  concertazione,  ivi  compresa  la costituzione di uffici
comuni  e  di  apposite  strutture,  anche  societarie, deputate alla
gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.