Art. 157. Funzioni amministrative 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali. 2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi. 3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai Capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono delegate: a) ai comuni capoluogo di provincia, nonche' ai comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori; b) alle province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti comuni. 4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono subdelegate ai comuni e alle province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge. 5. Gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.