Art. 158.
                  Realizzazione di opere pubbliche
    1.  Per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche  regionali  o
provinciali   individuate   dagli   strumenti   di  programmazione  e
pianificazione  territoriale regionali o provinciali e che comportino
variazione  degli  strumenti  urbanistici  vigenti, l'amministrazione
titolare  della  competenza primaria o prevalente sull'opera promuove
la  conclusione  di  un  accordo  di programma, ai sensi dell'art. 27
della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, come specificato dall'art. 14
della  legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta
la  valutazione  di  impatto  ambientale positiva ove richiesta dalle
norme  vigenti.  L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma
costituisce  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' e
d'urgenza  delle  medesime  opere;  tale dichiarazione cessa di avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
    2.  L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e'
tenuta  a  predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico
studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera
e  sulle  misure  necessarie  per  il  suo inserimento nel territorio
comunale  nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti
urbanistici.
    3.  Qualora  non  si  raggiunga  il consenso unanime fra tutte le
amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato
dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente puo' richiedere
una  determinazione  di  conclusione  del  procedimento  al consiglio
regionale,  che  provvede  entro il termine di quarantacinque giorni.
Tale  approvazione  produce gli effetti della variante agli strumenti
urbanistici   comunali   e   costituisce  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.