Art. 158. Realizzazione di opere pubbliche 1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, purche' sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera e' tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonche' gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici. 3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente puo' richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e d'urgenza delle opere.