Art. 159. Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi 1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualita' e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attivita' di: a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione e' obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella regione; b) assistenza a favore degli enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara. 2. La Regione svolge le attivita' di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni. 3. In conformita' ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.