Art. 159.
Monitoraggio  e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di
                               servizi
    1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualita' e la
trasparenza  dell'azione  amministrativa in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attivita' di:
      a) monitoraggio  sulle procedure di affidamento e di esecuzione
delle  opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di
servizi  realizzati  nel territorio regionale, finalizzate anche alla
diffusione  in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione
e'  obbligatoria  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti nonche' alla
creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere
tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella regione;
      b) assistenza  a favore degli enti locali che lo richiedano per
l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  loro  competenza in
materia  di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle
connesse all'espletamento delle procedure di gara.
    2.  La  Regione  svolge  le  attivita'  di  cui  al comma 1 anche
attraverso  l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati,
mediante la stipula di apposite convenzioni.
    3. In conformita' ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della
legge  n.  59  del  1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del decreto
legislativo  n.  112  del 1998, la Regione provvede al riordino delle
funzioni  amministrative  ad  essa  spettanti  in  materia di opere e
lavori  pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed
efficace esercizio.