Art. 16.
                         Potere sostitutivo
    1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto
legislativo  n.  112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge
n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti
locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattivita'
nell'esercizio  di  funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti
interessi  del  sistema  regionale  e  locale,  nelle forme stabilite
d'intesa nella conferenza regione-autonomie locali.
    2.  A tal fine, la giunta regionale assegna all'ente inadempiente
un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata  da  ragioni  d'urgenza.  Decorso inutilmente tale termine e
sentito  l'ente  interessato,  gli  atti  sono posti in essere in via
sostitutiva   dalla   regione,  anche  attraverso  la  nomina  di  un
commissario,  dandone comunicazione alla conferenza regione-autonomie
locali.
    3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi
di  potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente,
che si intendono modificati.