Art. 16. Potere sostitutivo 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella conferenza regione-autonomie locali. 2. A tal fine, la giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla conferenza regione-autonomie locali. 3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.