Art. 162. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La Regione in particolare provvede: a) alla pianificazione della viabilita' relativamente alla rete regionale, nell'ambito del piano regionale integrato dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale; b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorita' definite, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali; c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle priorita' indicate dalle province; d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle province per quanto riguarda la rete regionale; e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale; f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova realizzazione sulla rete regionale; g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti la rete regionale; h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366. 2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti la rete regionale le funzioni relative: a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di autostrade; b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali cui provvede mediante concessione; c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle relative convenzioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire d'intesa con le province nell'ambito della conferenza Regione-autonomie locali.