Art. 162.
                       Funzioni della Regione
    1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e
al  coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La
Regione in particolare provvede:
      a) alla pianificazione della viabilita' relativamente alla rete
regionale,  nell'ambito  del piano regionale integrato dei trasporti,
in coerenza con la pianificazione nazionale;
      b) alla  programmazione  pluriennale  degli interventi di nuova
realizzazione  sulla  rete regionale, da effettuarsi sulla base delle
risorse  finanziarie  disponibili e delle priorita' definite, sentita
la conferenza Regione-Autonomie locali;
      c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione
straordinaria   sulla   rete  regionale,  sulla  base  delle  risorse
finanziarie disponibili e delle priorita' indicate dalle province;
      d) al  coordinamento  e  alla vigilanza delle funzioni delegate
alle province per quanto riguarda la rete regionale;
      e) alla   definizione  di  criteri,  direttive  e  prescrizioni
tecniche   in  materia  di  progettazione,  manutenzione  e  gestione
relativamente alla rete regionale;
      f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di
nuova realizzazione sulla rete regionale;
      g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni  per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita'  lungo  o in vista delle strade ed autostrade costituenti
la rete regionale;
      h) a  redigere  i  piani regionali di riparto dei finanziamenti
per  la  mobilita'  ciclistica  e  per  la  realizzazione  di reti di
percorsi ciclabili integrati ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n.
366.
    2.  La  Regione  esercita,  inoltre,  in  materia  di  autostrade
costituenti la rete regionale le funzioni relative:
      a) alla   approvazione   delle  concessioni  di  costruzione  e
gestione di autostrade;
      b) alla  progettazione,  esecuzione,  manutenzione  e  gestione
delle autostrade regionali cui provvede mediante concessione;
      c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione,  al  rispetto dei piani
finanziari  e  dell'applicazione  delle  tariffe e alla stipula delle
relative convenzioni.
    3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 possono essere applicate
anche  per  specifiche  tratte di rete regionale non autostradale, da
definire  d'intesa  con  le  province  nell'ambito  della  conferenza
Regione-autonomie locali.