Art. 163. Individuazione della rete regionale 1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di proprieta' regionale. 2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio regionale e d'intesa con le province nell'ambito della conferenza Regione-Autonomie locali, la rete regionale delle strade e delle autostrade.