Art. 163.
                 Individuazione della rete regionale
    1.  Per  rete regionale si intendono le strade e le autostrade di
proprieta' regionale.
    2.  A  seguito  della  individuazione  della  rete autostradale e
stradale  nazionale,  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 98 del decreto
legislativo  n.  112  del  1998, la giunta regionale individua, sulla
base  dei criteri stabiliti dal consiglio regionale e d'intesa con le
province  nell'ambito  della  conferenza Regione-Autonomie locali, la
rete regionale delle strade e delle autostrade.