Art. 164. Conferimenti alle province 1. Sono delegate alle province le funzioni relative alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162. 2. Le funzioni delegate sono svolte dalle province in attuazione dei programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 162. 3. E altresi' delegata alle province l'approvazione dei progetti relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla Regione. 4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre delegate alle province tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle province che li destinano alle attivita' di cui al comma 1. 5. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti. 6. Sulla rete trasferita, le province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza, nonche' alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicita' lungo le strade. 7. Le province esercitano le funzioni delegate e trasferite in coerenza con quanto disposto dal piano regionale integrato dei trasporti (PRIT).