Art. 164.
                     Conferimenti alle province
    1.   Sono  delegate  alle  province  le  funzioni  relative  alla
progettazione,  alla  costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza
della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite
dalla   Regione   mediante   concessione  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'art. 162.
    2.  Le funzioni delegate sono svolte dalle province in attuazione
dei  programmi  pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del
comma 1  dell'art. 162,  approvati  dalla  Regione e nel rispetto dei
criteri  e  delle  direttive  di  cui  alla  lettera e)  del  comma 1
dell'art. 162.
    3.  E altresi' delegata alle province l'approvazione dei progetti
relativi  ad  opere  di  manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
rete  delle  strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla
Regione.
    4.  Relativamente  alla rete delle strade regionali, sono inoltre
delegate  alle province tutte le funzioni che la vigente legislazione
attribuisce  agli  enti  proprietari  di strade. I proventi derivanti
dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle province che li
destinano alle attivita' di cui al comma 1.
    5.  Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese
nella  rete  stradale  e  autostradale  nazionale  e  regionale, sono
trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.
    6.  Sulla  rete  trasferita,  le  province esercitano le funzioni
relative   alla   pianificazione   e  programmazione,  progettazione,
costruzione,   manutenzione,   gestione  e  vigilanza,  nonche'  alla
determinazione  dei  criteri per la fissazione e la riscossione delle
tariffe  relative  alle  licenze,  alle concessioni e all'esposizione
della pubblicita' lungo le strade.
    7.  Le  province  esercitano le funzioni delegate e trasferite in
coerenza  con  quanto  disposto  dal  piano  regionale  integrato dei
trasporti (PRIT).