Art. 165. Accordi interregionali e interprovinciali 1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del decreto legislativo n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate. 2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonche' per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, la Regione puo' altresi' promuovere accordi con le Regioni interessate, sentite le province competenti per territorio. 3. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la Regione puo' promuovere specifici accordi con le province territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da realizzare, le modalita' progettuali e i reciproci impegni ed oneri.