Art. 165.
              Accordi interregionali e interprovinciali
    1.  Ai  fini  del  coordinamento  della programmazione delle reti
stradali  e  autostradali  interregionali,  la  Regione,  sentite  le
province  territorialmente  interessate,  promuove,  in conformita' a
quanto  previsto  dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99
del decreto legislativo n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni
interessate.
    2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle
strade  di  interesse  interregionale,  nonche' per la progettazione,
costruzione   e   manutenzione   di   rilevanti  opere  di  interesse
interregionale,  la  Regione  puo' altresi' promuovere accordi con le
Regioni interessate, sentite le province competenti per territorio.
    3.   Qualora   una   strada   regionale   interessi  piu'  ambiti
provinciali,  la  Regione  puo'  promuovere  specifici accordi con le
province  territorialmente  interessate;  tali accordi individuano le
opere  da  realizzare, le modalita' progettuali e i reciproci impegni
ed oneri.