Art. 166.
                    Classificazione delle strade
    1.  La  Regione,  sentite  le  province  interessate, esercita le
funzioni  di  classificazione  e  declassificazione  delle  strade ed
autostrade regionali.
    2.  Le  funzioni  di  classificazione  delle  strade provinciali,
comunali e provinciali di uso pubblico sono esercitate dalle province
e  dai  comuni, nel rispetto della legge regionale 19 agosto 1994, n.
35.