Art. 166. Classificazione delle strade 1. La Regione, sentite le province interessate, esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade regionali. 2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali e provinciali di uso pubblico sono esercitate dalle province e dai comuni, nel rispetto della legge regionale 19 agosto 1994, n. 35.