Art. 167.
                    Contributi per opere stradali
    1.  La  Regione  e'  autorizzata  a  concedere  ai  comuni e alle
province  contributi  per  la  sistemazione,  il  miglioramento  e la
costruzione  di  opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i
contributi  possono essere altresi' concessi alle comunita' Montane e
alle  forme  associative di cui al capo III del titolo III alle quali
siano state conferite tali funzioni.
    2.  I  contributi  sono  concessi  in conto capitale fino al 100%
della  spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
    3.  La  giunta  regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione   dei  contributi  e  predispone  il  programma  degli
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle province.
    4.   La  concessione  dei  contributi  avviene  a  seguito  della
presentazione  alla  Regione  delle deliberazioni di approvazione dei
progetti, adottate dagli enti locali attuatori.
    5.  Sono  abrogati  gli  articoli  17  e 18 della legge regionale
8 marzo  1976,  n.  10.  I  procedimenti di concessione ed erogazione
previsti  da  detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  sono  conclusi  secondo  le  modalita'  ivi
previste.