Art. 167. Contributi per opere stradali 1. La Regione e' autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi possono essere altresi' concessi alle comunita' Montane e alle forme associative di cui al capo III del titolo III alle quali siano state conferite tali funzioni. 2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici. 3. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli interventi, sulla base delle proposte formulate dalle province. 4. La concessione dei contributi avviene a seguito della presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei progetti, adottate dagli enti locali attuatori. 5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.