Art. 169.
                         Funzioni regionali
    1.  La  Regione  esercita  le  funzioni  amministrative conferite
dall'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 relative a:
      a) disciplina  della  navigazione  interna  nei  corsi  d'acqua
classificati navigabili;
      b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;
      e) rilascio   di   concessioni   di   beni  del  demanio  della
navigazione interna;
      d) intesa   con  lo  Stato  nella  programmazione  del  sistema
idroviario  padano-veneto,  ai  sensi  della  lettera ff) del comma 1
dell'art. 104 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
      e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
      f) programmazione  e  pianificazione,  sulla  base  di proposte
formulate  dalle province competenti per territorio, degli interventi
di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione
e  di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui
alla classificazione prevista all'art. 4 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84;
      g) programmazione  degli  aeroporti  di  interesse  regionale e
locale;
      h) programmazione  degli  interporti  e delle intermodalita' di
rilievo regionale;
      i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e
delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale.
    2.  Le  funzioni  di  cui  alle lettere b) ed e) del comma 1 sono
svolte  dall'Azienda  regionale  per  la  navigazione interna (ARNI),
istituita con la legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1.
    3.   Per   le  funzioni  di  cui  alle  lettere  a),  c),  d)  e,
limitatamente  alle  modalita'  di trasporto per vie d'acqua interne,
per  le  funzioni  di  cui  alle  lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI
svolge attivita' di istruttoria e di proposta verso la Regione.
    4.  Le  funzioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 sono svolte in maniera
coordinata con quelle previste dall'art. 140.