Art. 169. Funzioni regionali 1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 relative a: a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili; b) gestione del sistema idroviario padano-veneto; e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna; d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lettera ff) del comma 1 dell'art. 104 del decreto legislativo n. 112 del 1998; e) polizia e navigazione nelle vie navigabili; f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale; h) programmazione degli interporti e delle intermodalita' di rilievo regionale; i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale. 2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita con la legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1. 3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalita' di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attivita' di istruttoria e di proposta verso la Regione. 4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.