Art. 17. camere di commercio industria artigianato e agricoltura 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i comuni, le province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali. 2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, regolandone altresi' i rapporti con la Regione e con gli altri enti territoriali.