Art. 17.
       camere di commercio industria artigianato e agricoltura
    1.  Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente
assegnate  dalla  legge  29  dicembre 1993, n. 580, collaborano con i
comuni, le province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza
di   questi   ultimi,   al  fine  dell'integrazione  delle  politiche
economiche con quelle territoriali.
    2.  Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da
attribuire  specificamente  agli  enti funzionali e segnatamente alle
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura,
regolandone  altresi'  i rapporti con la Regione e con gli altri enti
territoriali.