Art. 170. Conferimento di funzioni alle province 1. Sono delegate alle province competenti per territorio le funzioni relative a: a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 169; c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale. 2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di: a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche. 3. Sono delegate alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.