Art. 170.
               Conferimento di funzioni alle province
    1.  Sono  delegate  alle  province  competenti  per territorio le
funzioni relative a:
      a) approvazione  del  Piano  regolatore relativo ai porti della
categoria  II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
      b) progettazione  e  realizzazione  degli  interventi di grande
infrastrutturazione  nei  porti  di  cui  alla lettera f) del comma 1
dell'art. 169;
      c) costruzione,  ampliamento  e  gestione  degli  aeroporti  di
interesse regionale e locale.
    2.  Sono  attribuite  alle  province competenti per territorio le
funzioni in materia di:
      a) estimo   navale,   di   cui   alla  lettera c)  del  comma 2
dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
      b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
    3. Sono delegate alle province competenti per territorio tutte le
funzioni  amministrative  in  materia  di  trasporti  conferite  alla
Regione  dal  decreto legislativo n. 112 del 1998 e non espressamente
attribuite dalle norme del presente capo.