Art. 171. Conferimento di funzioni ai comuni 1. Sono trasferite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale.