Art. 171.
                 Conferimento di funzioni ai comuni
    1.  Sono  trasferite  ai  comuni  sedi di porti appartenenti alla
categoria II, classe III ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
tutte  le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra
quelli  indicati  nella  lettera b)  del comma 1 dell'art. 170 e alle
opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale.