Art. 172.
               Delega delle funzioni e autorizzazioni
    1.   Le  province  sono  delegate  all'esercizio  delle  funzioni
amministrative   di   competenza  regionale  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni  alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al
comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di seguito denominato Nuovo codice della strada.
    2. Ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione
sull'intero  territorio  regionale  con  riferimento all'elenco delle
strade  percorribili  previsto  ai  commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero
previo  nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute
in tale elenco.
    3.  L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia in cui ha sede
la  ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal
territorio  regionale,  dalla  provincia  ove  e' ubicato il cantiere
servito   dal   veicolo   o,   in  mancanza,  dalla  prima  provincia
attraversata dallo stesso.
    4.  L'autorizzazione  e' unica; ha valore per l'intero percorso o
area  in  essa  indicati  ed e' rilasciata nel rispetto della vigente
normativa.