Art. 172. Delega delle funzioni e autorizzazioni 1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada. 2. Ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco. 3. L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla provincia ove e' ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima provincia attraversata dallo stesso. 4. L'autorizzazione e' unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed e' rilasciata nel rispetto della vigente normativa.