Art. 174. Catasto ed elenco delle strade percorribili 1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigenti regionale competente. 2. Ogni provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilita' regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilita'. 3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilita' compresa nel proprio territorio.