Art. 174.
             Catasto ed elenco delle strade percorribili
    1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla
redazione  e  all'aggiornamento  di  un  catasto  di  tutte le strade
regionali,  provinciali  e,  tra  le  comunali  comprese  nel proprio
territorio,  di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio
delle  autorizzazioni,  nel  rispetto  degli elementi costitutivi del
catasto individuati con atto del dirigenti regionale competente.
    2.   Ogni  provincia  provvede  alla  redazione  e  al  periodico
aggiornamento,   di   norma   annuale,  di  un  elenco  delle  strade
percorribili con riferimento alla viabilita' regionale, provinciale e
comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle
province le informazioni relative alla propria viabilita'.
    3.  La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel
Bollettino  Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili
costituito  dall'insieme  degli elenchi redatti dalle province; a tal
fine  le  province  comunicano  alla Regione le modifiche intervenute
sulla viabilita' compresa nel proprio territorio.