Art. 175. Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada 1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale. 2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada e' versata alla provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale sentite le province .