Art. 175.
       Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada
    1.  La  Regione  ripartisce  gli oneri supplementari a carico dei
mezzi   d'opera   per  l'adeguamento  delle  infrastrutture  stradali
previsti  dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  codice  della  strada)  tra gli enti proprietari delle strade
sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale.
    2.  L'indennizzo  per la maggiore usura della strada in relazione
al  transito  dei  veicoli  e  dei trasporti eccezionali eccedenti le
masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada e' versata
alla  provincia  che  rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima
non  sia  proprietaria  delle strade sulle quali avviene il transito,
alla  fine  di  ogni  esercizio  finanziario provvede a trasferire le
somme  percepite  a  favore  dell'ente  proprietario  sulla  base dei
criteri stabiliti dalla giunta regionale sentite le province .