Art. 176.
                       Funzioni della Regione
    1. In materia di protezione civile la Regione:
      a) esercita  le  funzioni  di  cui  alla lettera a) del comma 1
dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
      b) partecipa  alla definizione delle intese di cui all'art. 107
del decreto legislativo n. 112 del 1998;
      c) formula  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  di periodiche
esercitazioni  di  protezione  civile,  di  interesse  regionale,  in
collaborazione   con  gli  enti  locali,  con  altre  amministrazioni
pubbliche  e  con  gli  enti  privati  interessati,  nonche'  con  le
associazioni del volontariato di protezione civile;
      d) concorre  all'attuazione  degli  interventi urgenti relativi
agli  eventi  di  cui  alla  lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
      e) dichiara,   sentite   anche   le  province  interessate,  la
situazione di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica.
    2.  Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e
degli  enti  locali  al  complesso  dei principi previsti nel decreto
legislativo  n. 112 del 1998, la Regione procede alla revisione della
legge regionale 19 aprile 1995, n. 45.