Art. 176. Funzioni della Regione 1. In materia di protezione civile la Regione: a) esercita le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonche' con le associazioni del volontariato di protezione civile; d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) dichiara, sentite anche le province interessate, la situazione di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica. 2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli enti locali al complesso dei principi previsti nel decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione procede alla revisione della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45.