Art. 177. Funzioni conferite agli enti locali 1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la provincia e la comunita' montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica e' svolta dalla provincia sulla base di apposita direttiva della giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla comunita' montana. Detta funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorita' dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino all'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti corpi dalla Regione Emilia-Romagna. 3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.