Art. 177.
                 Funzioni conferite agli enti locali
    1.  Le province esercitano le funzioni di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    2.  Alle  province sono delegate le funzioni di spegnimento degli
incendi  boschivi.  Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa
fra  la  provincia  e  la  comunita' montana che ne faccia richiesta,
previa verifica dell'idoneita' dell'ente richiedente allo svolgimento
delle  funzioni.  La verifica e' svolta dalla provincia sulla base di
apposita  direttiva  della  giunta  regionale.  L'intesa definisce le
specifiche   funzioni   esercitate  dalla  comunita'  montana.  Detta
funzione e' svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e
con  le  competenti  autorita' dello Stato, in particolare per quanto
attiene  alle  funzioni  statali di soccorso tecnico urgente e di uso
dei  mezzi  aerei.  Gli  enti  delegati  possono  avvalersi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino
all'attuazione  della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 del decreto
legislativo  n.  112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate
con detti corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
    3.  I  comuni  esercitano  le funzioni di cui alla lettera c) del
comma 1  dell'art. 108  del  decreto  legislativo  n.  112  del 1998,
nonche'  adottano  tutte  le  iniziative  necessarie  al  superamento
dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.