Art. 178.
      Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992
    1.  I  comuni  provvedono  alla individuazione delle zone agrarie
interessate  agli  eventi  calamitosi,  ai sensi della lettera b) del
comma 1  dell'art. 66  del  decreto legislativo n. 112 del 1998. Tale
atto  e' trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento,
alla  provincia o alla comunita' montana competenti per territorio ai
fini  dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza
ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15.
    2.  L'individuazione e' trasmessa, inoltre, alla Regione entro il
medesimo   termine   ai   fini  della  dichiarazione  d'esistenza  di
eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica  di cui alla legge
14 febbraio 1992, n. 185.