Art. 178. Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992 1. I comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tale atto e' trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla provincia o alla comunita' montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15. 2. L'individuazione e' trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.