Art. 179.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei
compiti   amministrativi   in  materia  di  salute  umana  e  sanita'
veterinaria  conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    2.  Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione
regionale  vigente  in  materia  di  riordino  del servizio sanitario
regionale,  nonche'  a delegare funzioni amministrative di competenza
della Regione.
    3.  Ferme  restando  le  funzioni  del  Sindaco  quale  autorita'
sanitaria  locale  ed  i  conferimenti disposti dal presente capo, la
Regione  e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative
in  materia  di  salute  umana  e sanita' veterinaria conferite dalle
norme  contenute  nel capo I del titolo IV del decreto legislativo n.
112 del 1998.