Art. 179. O g g e t t o 1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanita' veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonche' a delegare funzioni amministrative di competenza della Regione. 3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorita' sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.