Art. 18. Controllo sugli organi 1. La giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 112 del 1998.