Art. 18.
                       Controllo sugli organi
    1.  La  giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle
camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura ai sensi
del comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    2.  I  consigli  camerali sono sciolti con decreto del presidente
della  regione, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi
previsti  dall'art. 5  della  legge  29 dicembre  1993, n. 580, fatte
salve  le limitazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 38
del decreto legislativo n. 112 del 1998.