Art. 180. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1994 in materia di Distretti 1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "e' effettuata", sono soppresse le parole "dal Sindaco o dalla conferenza dei Sindaci" fino alle parole "Consulta provinciale di cui all'art. 14". 2. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti commi: "3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla giunta regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al comma 1. 4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu' Circoscrizioni comunali e istituito un comitato di Distretto composto dai Sindaci dei comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale comitato opera in stretto raccordo con la conferenza sanitaria territoriale. 5. Il comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a: a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale; b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse assegnate; c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lettera g) del comma 2 dell'art. 11; d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del comitato di Distretto. 6. Il comitato di Distretto puo' promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.".