Art. 180.
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1994 in materia di Distretti
    1.  Al  comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1994,
n. 19 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "e'
effettuata", sono soppresse le parole "dal Sindaco o dalla conferenza
dei   Sindaci"   fino   alle  parole  "Consulta  provinciale  di  cui
all'art. 14".
    2. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994
sono sostituiti dai seguenti commi:
      "3.  I  provvedimenti  di  individuazione  dei  Distretti  o di
modificazione  della  loro  delimitazione  territoriale sono adottati
dalla  conferenza  sanitaria  territoriale, su proposta e di concerto
con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla
giunta  regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al
comma 1.
      4.  In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'
Circoscrizioni comunali e istituito un comitato di Distretto composto
dai  Sindaci  dei  comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni
facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'ambito
dell'esecutivo.  Tale  comitato  opera  in  stretto  raccordo  con la
conferenza sanitaria territoriale.
      5.  Il  comitato  di  Distretto,  nell'ambito  degli  indirizzi
espressi  dalla conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di
proposta e di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:
        a) piani    e    programmi    distrettuali   definiti   dalla
programmazione aziendale;
        b) budget  di  Distretto  e priorita' d'impiego delle risorse
assegnate;
        c) verifica  dei  risultati conseguiti utilizzando a tal fine
indicatori   omogenei  come  definiti  alla  lettera g)  del  comma 2
dell'art. 11;
        d) assetto   organizzativo   e   localizzazione  dei  servizi
distrettuali.  Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali
sono sottoposte al parere obbligatorio del comitato di Distretto.
      6.   Il   comitato   di  Distretto  puo'  promuovere  eventuali
iniziative  di  carattere locale, anche riguardanti aree territoriali
sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.".