Art. 181. Istituzione della conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla legge regionale n. 19 del 1994 1. L'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", e' cosi' sostituito: "Art. 11. (Conferenza sanitaria territoriale). - 1. E' istituita la conferenza sanitaria territoriale composta: a) dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell 'ambito dell'esecutivo; b) dal presidente della provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Universita' disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse. 2. La conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare: a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attivita'; b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza; c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali; d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria; f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Universita'; g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende. 3. La giunta regionale, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della conferenza. 4. L'esecutivo, oltre che dal presidente della provincia, o suo delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda unita' sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3. 5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.".