Art. 181.
Istituzione  della  conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla
                   legge regionale n. 19 del 1994
    1. L'art. 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante
norme  per  il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", e' cosi' sostituito:
    "Art.  11. (Conferenza sanitaria territoriale). - 1. E' istituita
la conferenza sanitaria territoriale composta:
      a) dai  Sindaci  dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale
di  ciascuna  Azienda  Unita'  sanitaria  locale,  o  loro  delegati,
individuati nell 'ambito dell'esecutivo;
      b) dal  presidente della provincia, o suo delegato, individuato
nell'ambito  dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di
cui   al  comma 4.  Nelle  province  in  cui  sia  presente  la  sede
universitaria,  opportune  intese  con  l'Universita' disciplinano la
partecipazione  del  Rettore,  o  suo  delegato,  alla  conferenza ed
all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
    2.  La  conferenza  sanitaria  territoriale assolve ai compiti ed
alle  funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo
di riordino, ed in particolare:
      a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale
e,  secondo  modalita' disciplinate dal Piano sanitario regionale, al
processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali
ed esprime parere sui piani annuali di attivita';
      b) esercita  le  funzioni  di  indirizzo  e  verifica periodica
dell'attivita'   delle   Aziende   sanitarie   presenti   nell'ambito
territoriale  di  riferimento, anche formulando proprie valutazioni e
proposte  e  trasmettendole  al Direttore generale ed alla Regione. A
tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad
espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
      c) esprime  parere  obbligatorio  sul Piano programmatico delle
Aziende   sanitarie,   di   cui   all'art. 5  della  legge  regionale
20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
      d) esprime  parere  obbligatorio  sul  bilancio  pluriennale di
previsione,   sul   bilancio  economico  preventivo  e  sul  bilancio
d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini
del  controllo  esercitato dalla giunta regionale a norma del comma 8
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
      e) promuove  e  coordina,  ai  sensi dell'art. 7, la stipula di
intese  tra  i  comuni  e  le  Aziende  Unita'  sanitarie  locali per
l'integrazione  delle  funzioni  sociali e sanitarie, con particolare
riferimento  alle  prestazioni  socio-sanitarie  ed alla integrazione
sanitaria;
      f) formula   parere  obbligatorio  sugli  accordi  tra  Aziende
sanitarie  e  Universita',  attuativi  dei  protocolli  di intesa tra
Regione e Universita';
      g) partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e
della   loro   razionale   distribuzione   territoriale,  utilizzando
indicatori  omogenei  di  attivita'  e  di  risultato  definiti dalla
Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
    3.  La  giunta regionale, sentita la conferenza Regione-Autonomie
locali,  disciplina  le  modalita'  di funzionamento delle Conferenze
sanitarie  territoriali  e  della  rappresentanza  di cui al comma 14
dell'art. 3  del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza
assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della conferenza.
    4. L'esecutivo,  oltre  che dal presidente della provincia, o suo
delegato,  e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla
conferenza   al  proprio  interno,  tenuto  conto  dell'articolazione
distrettuale  della  Azienda  unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome  e  per  conto  della  conferenza,  le  funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3.
    5.  I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle
sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.".