Art. 182.
Ambito  territoriale della provincia di Bologna: modifiche alla legge
                      regionale n. 19 del 1994
    1.  Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 12 maggio 1994,
n.  19,  recante  "Norme  per  il  riordino  del  Servizio  sanitario
regionale  ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato  dal  decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n. 517", e'
sostituito dal seguente:
      "1.  Gli  ambiti  territoriali  delle  Aziende Unita' sanitarie
locali  della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento
della giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli
organi  della  Citta'  metropolitana,  ai  sensi della legge 8 giugno
1990,   n.   142,   sentita   la  conferenza  sanitaria  Regione-Area
metropolitana di Bologna di cui al comma 5.".
    2.  I  commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18 della legge regionale n.
19 del 1994 sono sostituiti dai seguenti:
      "5.   Fino   alla   costituzione   degli  organi  della  Citta'
metropolitana  e'  istituita  la  conferenza  sanitaria  Regione-Area
metropolitana di Bologna.
      6.  La conferenza e' composta dal presidente della provincia di
Bologna,  o  suo  delegato,  dal Sindaco del comune di Bologna, o suo
delegato,  e  dai  Sindaci  che  presiedono le Conferenze dei Sindaci
delle  Aziende sanitarie della provincia di Bologna, o loro delegati,
individuati  nell'ambito  dell'esecutivo.  Alla  conferenza partecipa
l'Assessore   regionale  competente  in  materia  di  sanita'  o  suo
delegato.  La  conferenza  e'  coadiuvata  dal collegio dei Direttori
generali  delle  Aziende  sanitarie  della  provincia. Annualmente la
conferenza  designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio
dei  Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto
ai   lavori   della   conferenza   medesima.   Opportune  intese  con
l'Universita'  e  con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la
partecipazione  alla  conferenza  del  Rettore o suo delegato e di un
rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
      7.   Fino  all'attribuzione  alla  Citta'  metropolitana  delle
funzioni amministrative in materia di sanita', la conferenza esercita
le seguenti funzioni:
        a) definizione,  nell'ambito  della  programmazione sanitaria
regionale,  del  quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per
la    predisposizione    dei   piani   sanitari   relativi   all'area
metropolitana;
        b) verifica  di  conformita'  alle linee di indirizzo, di cui
alla lettera a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda,
prima di essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
        c) concertazione  con  la  Regione  della ripartizione tra le
Aziende  sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie,
comprese  quelle  destinate agli investimenti, nei limiti delle quote
del  Fondo  sanitario  regionale  complessivamente destinate all'area
stessa: nel caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse
tra le Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale;
        d) promozione  e approvazione di protocolli di collaborazione
tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
        e) formulazione  di  parere  obbligatorio  sugli  accordi tra
Aziende  sanitarie  e Universita' di Bologna attuativi dei protocolli
d'intesa tra Regione e Universita';
        f) definizione  di  indicatori  di  attivita'  e di risultato
degli  interventi  sanitari,  ad  eventuale  integrazione  di  quelli
definiti  dalla  Regione,  anche  ai  fini  della  valutazione  della
funzionalita'  dei  servizi  e  della loro razionale distribuzione in
rapporto alle specificita' della dimensione metropolitana;
        g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e
dei  piani  di  investimento delle Aziende sanitarie della provincia,
anche  ai  fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione
di beni immobili per progetti di rilievo metropolitano;
        h) coordinamento,  sotto  i profili gestionale e finanziario,
del   piano  annuale  delle  azioni  delle  Aziende  sanitarie  della
provincia,  con  particolare riferimento alla organizzazione uniforme
dei  sistemi  di  prenotazione  e  d'accesso  alle  prestazioni ed ai
servizi.
      8.  La  conferenza  viene  dotata  di  strumenti informativi ed
operativi  idonei  ad  espletare  i  compiti e le funzioni di propria
competenza.
      9.  Fino  alla  data  di costituzione degli organi della Citta'
metropolitana,  relativamente  alle  Aziende  Unita' sanitarie locali
della  provincia  di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad
esercitare  le  funzioni  ad  esse  attribuite  ai sensi del comma 14
dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.".