Art. 183. Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla legge regionale n. 19 del 1994 1. L'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 7. Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie 1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito distrettuale, delle attivita' socio-assistenziali di competenza dei comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli enti locali, i comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze . 2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i comuni possono delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende Unita' sanitarie locali, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. 3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le modalita' operative idonee ad assicurare percorsi integrati e coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva competenza, ancorche' non delegate dai comuni, da realizzare, di norma, a livello distrettuale. 4. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare ad organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990, al fine di migliorare il grado di integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare semplificazioni gestionali.".