Art. 184. Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 19 del 1994 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "sentito il comitato di Distretto" e' soppressa la parola "eventualmente". 2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e' cosi sostituito: "7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla giunta regionale.". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 19 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi: "3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone annualmente all'assessore competente in materia di sanita', per l'adozione da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un piano-programma con indicazione analitica delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa. 4. La giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione in materia di sanita'. 5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 sulle proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attivita' non previste nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla Direzione generale competente in materia di sanita'.". 4. Gli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 19 del 1994 sono abrogati. 5. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 19 del 1994 sono cosi sostituite: "a) assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi; b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza; c) sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificita' di interesse locale; d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di disservizio .". 6. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1994 le parole "entro tre anni" sono sostituite dalle parole "entro cinque anni". 7. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1994 e' aggiunto il seguente comma: "3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unita' sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalita' tra loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 11.".