Art. 184.
       Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 19 del 1994
    1.  Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale
12 maggio  1994,  n.  19, recante "Norme per il riordino del Servizio
sanitario  regionale  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517",  dopo le parole "sentito il comitato di Distretto" e' soppressa
la parola "eventualmente".
    2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e'
cosi sostituito:
      "7.   L'ordinamento   interno   dei   servizi   ospedalieri  e'
disciplinato  in  modo  uniforme  mediante apposite direttive emanate
dalla giunta regionale.".
    3.  Dopo  il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 19 del
1994 sono aggiunti i seguenti commi:
      "3.  La  struttura  organizzativa  di  cui al comma 1 elabora e
sottopone annualmente all'assessore competente in materia di sanita',
per l'adozione da parte della giunta regionale, sentita la competente
commissione  consiliare, un piano-programma con indicazione analitica
delle attivita' previste e delle relative previsioni di spesa.
      4.  La giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di
piano-programma  e  le linee e gli obiettivi strategici della Regione
in materia di sanita'.
      5.  La  direzione  della  struttura di cui al comma 1 esprime i
pareri   di   cui   al  comma 6  dell'art. 4  della  legge  regionale
19 novembre 1992, n. 41 sulle proposte di atti deliberativi necessari
per  l'attuazione  del piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti
attivita'  non  previste  nel piano-programma, i suddetti pareri sono
espressi dalla Direzione generale competente in materia di sanita'.".
    4. Gli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 19 del 1994 sono
abrogati.
    5.  Le  lettere  a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16 della legge
regionale n. 19 del 1994 sono cosi sostituite:
      "a)  assicurare  controlli  di qualita' dal lato della domanda,
specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
      b) promuovere  l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi
dal  lato  dell'utenza  definiti  a  livello  regionale,  sentiti gli
organismi di partecipazione dell'utenza;
      c) sperimentare  indicatori  di  qualita'  dei servizi dal lato
dell'utenza  definiti  a  livello  aziendale,  che  tengano  conto di
specificita' di interesse locale;
      d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali
di disservizio .".
    6.  Al  comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del 1994
le parole "entro tre anni" sono sostituite dalle parole "entro cinque
anni".
    7.  Dopo  il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del
1994 e' aggiunto il seguente comma:
      "3.  Al  fine  di  coordinare  la  pianificazione delle Aziende
Unita'  sanitarie  locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie
territoriali  svolgono  congiuntamente,  secondo  modalita'  tra loro
concordate,  le  funzioni  indicate alle lettere a), c), d) ed e) del
comma 2 dell'art. 11.".