Art. 185. Funzioni delle province in materia di esercizi farmaceutici 1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici; c) l'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362; e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede; f) l'assegnazione ai comuni della titolarita' di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 2. La provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie piu' rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari. 3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione ne prescinde. 4. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio cura l 'attivita' istruttoria degli atti di competenza della provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. 5. La giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla provincia dal presente articolo. 6. Le province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.