Art. 185.
     Funzioni delle province in materia di esercizi farmaceutici
    1.   Sono  delegate  alle  province  le  funzioni  amministrative
concernenti:
      a) la  formazione  e  la  revisione della pianta organica delle
farmacie;
      b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
      c) l'istituzione di farmacie succursali;
      d) il  decentramento  delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della
legge 8 novembre 1991, n. 362;
      e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione
delle  sedi  farmaceutiche  vacanti  o  di  farmacie  succursali, ivi
compresa   la   nomina   della   commissione,   l'approvazione  della
graduatoria ed il conferimento della sede;
      f) l'assegnazione  ai  comuni  della titolarita' di farmacie ai
sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
    2.  La provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a),
b),  c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei comuni interessati e di
una  apposita  commissione,  nominata dalla provincia e formata da un
farmacista  del  ruolo  nominativo  regionale,  che la presiede, e da
quattro    farmacisti    scelti   su   terne   proposte   dall'Ordine
professionale,    dall'associazione   titolari   di   farmacie   piu'
rappresentativa,   dalle  farmacie  pubbliche  e  dai  rappresentanti
sindacali dei farmacisti non titolari.
    3.  I  pareri  di  cui al comma 2 devono essere espressi entro 90
giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione
ne prescinde.
    4.  L'Azienda  Unita'  sanitaria locale competente per territorio
cura   l  'attivita'  istruttoria  degli  atti  di  competenza  della
provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e
f) del comma 1.
    5.  La giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio
delle funzioni delegate alla provincia dal presente articolo.
    6.  Le  province  esercitano  le  funzioni  delegate dal presente
articolo  a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad
eccezione  di  quelle  di  cui  alla lettera a) del comma 1, che sono
svolte  a  decorrere  dalla  revisione della pianta organica riferita
all'anno 2000.