Art. 186. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1982 1. L'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica", e' cosi' sostituito: "Art. 29. (Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici). 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla provincia per l'intero territorio provinciale. 2. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla provincia nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende Unita' sanitarie locali. 3. La provincia approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Aziende Unita' sanitarie locali e ai comuni interessati.". 2. Al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 19 del 1982 dopo le parole "dalla giunta regionale," sono aggiunte le parole "anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica". 3. Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 19 del 1982 e' sostituito dal seguente: "Nei giorni feriali le farmacie, che non siano in servizio di turno, ivi comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali.". 4. Gli articoli 26, 40 e 41 della legge regionale n. 19 del 1982 sono abrogati.