Art. 186.
            Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1982
    1.  L'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, recante
"Norme  per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita'
pubblica, veterinaria e farmaceutica", e' cosi' sostituito:
    "Art.  29.  (Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e
di    farmacie    succursali   -   Composizione   delle   Commissioni
giudicatrici).  1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o
di  nuova  istituzione  e  di  farmacie  succursali ha luogo mediante
concorsi indetti dalla provincia per l'intero territorio provinciale.
    2.  Le  Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla
provincia  nel  rispetto  di quanto previsto dalla disciplina statale
vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione
con funzionari delle Aziende Unita' sanitarie locali.
    3.    La    provincia   approva   le   graduatorie   e   provvede
all'assegnazione  delle  sedi messe a concorso, dandone comunicazione
alle Aziende Unita' sanitarie locali e ai comuni interessati.".
    2.  Al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 19 del
1982 dopo le parole "dalla giunta regionale," sono aggiunte le parole
"anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica".
    3.  Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale n. 19 del
1982 e' sostituito dal seguente:
      "Nei  giorni  feriali le farmacie, che non siano in servizio di
turno,  ivi  comprese quelle rurali od uniche, restano aperte per una
durata   complessiva   non   inferiore   a   trentasei   ore   diurne
settimanali.".
    4.  Gli articoli 26, 40 e 41 della legge regionale n. 19 del 1982
sono abrogati.