Art. 187. O g g e t t o 1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo Il del titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, e' confermata la titolarita' delle funzioni e dei compiti di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.