Art. 187.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  capo  disciplina  e organizza l'esercizio delle
funzioni  e  dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali
conferiti dalle norme contenute nel capo Il del titolo IV del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
    2.  Fino  all'entrata  in vigore della riforma regionale organica
dell'assistenza  sociale, e' confermata la titolarita' delle funzioni
e  dei compiti di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, non
diversamente conferita dalla presente legge.