Art. 188. Principi in materia di servizi sociali 1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali: a) promuovere e garantire pari opportunita' e diritti di cittadinanza individuale e sociale; b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio; c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonche', per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo; d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale; e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonche' delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale; f) attribuire ai comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilita' e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualita' degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati; h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualita' dei servizi; i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.