Art. 188.
               Principi in materia di servizi sociali
    1.   La  Regione  detta  norme  per  la  riforma  organica  della
legislazione  regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai
seguenti principi e criteri generali:
      a) promuovere  e  garantire  pari  opportunita'  e  diritti  di
cittadinanza individuale e sociale;
      b) garantire  prestazioni  e  servizi  a favore delle persone e
delle  famiglie  volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e
rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;
      c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone
e  delle  famiglie  per  la  programmazione  e  la collaborazione dei
diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonche',
per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;
      d) promuovere   la   definizione   di   politiche  integrate  e
coordinate  nei  diversi  settori della organizzazione sociale, volte
alla  realizzazione  di  interventi  di prevenzione e rimozione delle
cause del disagio sociale;
      e) valorizzare  e  promuovere  il concorso dei soggetti privati
senza  fine  di  lucro  ed  in  particolare  delle  organizzazioni di
volontariato,  degli  enti  morali,  delle associazioni di promozione
sociale,  delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonche' delle
Istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza, alla definizione
ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;
      f) attribuire  ai  comuni,  singoli o associati, le funzioni di
erogazione   dei  servizi  e  delle  prestazioni  socio-assistenziali
essenziali   da   esercitarsi   nell'ambito   dei   livelli  ottimali
individuati,  attraverso  le  forme  di gestione previste dalla legge
8 giugno 1990, n. 142;
      g) promuovere  forme  di  gestione  dei  servizi  in  grado  di
garantire  flessibilita' e personalizzazione delle risposte e livelli
elevati  di qualita' degli interventi, anche attraverso l'adozione di
adeguati  strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei
risultati;
      h) prevedere   requisiti  e  criteri  per  l'autorizzazione  al
funzionamento,   l'accreditamento  e  la  vigilanza  delle  strutture
socio-assistenziali,  volti  a garantire adeguati livelli di qualita'
dei servizi;
      i) adottare  il  metodo della programmazione degli interventi e
delle  risorse  per  la  definizione  e  la realizzazione di una rete
unitaria  ed  integrata dei servizi attraverso la concertazione con i
soggetti coinvolti.