Art. 189. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare: a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonche' incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali; b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonche' i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali; c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale; d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale; f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalita' previste dalla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge; g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalita' previste dalla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge; h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalita' previste dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge; i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.