Art. 189.
                       Funzioni della Regione
    1.   La   Regione   esercita   le   funzioni  di  programmazione,
coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo
IV  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998 e nei confronti dei
soggetti  di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in
particolare:
      a) promuove  lo  sviluppo  dei  servizi  e  la realizzazione di
interventi   innovativi,   nonche'   incentiva  la  realizzazione  di
strutture socio-assistenziali;
      b) definisce   i   requisiti  minimi  per  il  funzionamento  e
l'accreditamento,  nonche'  i criteri per l'esercizio della vigilanza
sulle strutture socio-assistenziali;
      c) organizza     e     coordina    il    sistema    informativo
socio-assistenziale,  quale  articolazione  del  sistema  informativo
regionale;
      d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo
sul  funzionamento  generale, di approvazione di modifiche statutarie
ed  istituzionali,  di  depubblicizzazione  in materia di Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
      e) valorizza  il  ruolo  delle  IPAB  nell'ambito della rete di
promozione e protezione sociale;
      f) sostiene  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale  con le
modalita'  previste  dalla  legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, ed
esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
      g) sostiene  lo  sviluppo  del  volontariato  con  le modalita'
previste  dalla  legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita
le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;
      h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalita' previste
dalla  legge  regionale  7 marzo  1995, n. 10 ed esercita le funzioni
amministrative previste dalla medesima legge;
      i) gestisce  la  quota  del  fondo  nazionale  per le politiche
sociali assegnata alla Regione.