Art. 19.
                            Consultazione
    1.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 dell'art. 17, la giunta
regionale  promuove  periodiche  riunioni con le camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  l'unione  regionale delle
camere  di  commercio  al  fine  di garantire i necessari rapporti di
collaborazione.
    2.  Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni
di   cui  all'art. 37  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998,
l'unioncamere  presenta ogni anno una relazione sulla attivita' delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con
particolare   riferimento   agli  interventi  attuati,  ai  programmi
realizzati e ai risultati conseguiti.
    3.  Unitamente  alla  relazione  di  cui al comma 1, le camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  l'unioncamere
trasmettono alla regione:
      a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
      b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
      c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.
Capo III
      Forme associative e strumenti di integrazione dei comuni