Art. 19. Consultazione 1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 17, la giunta regionale promuove periodiche riunioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'unione regionale delle camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione. 2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti. 3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'unioncamere trasmettono alla regione: a) il bilancio preventivo e i relativi allegati; b) il conto consuntivo e i relativi allegati; c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali. Capo III Forme associative e strumenti di integrazione dei comuni